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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192

ATTIVITA' > CONSULENZA

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Titolo IPRINCIPI GENERALIIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolarel'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energeticonell'edilizia;Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titoloII, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negliedifici;Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,n. 660;Vista la delibera del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recanterevisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali diriduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del22 marzo 2003;Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004,n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politicaenergetica nazionale, nonche' i criteri generali per la suaattuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anchedei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con leautonomie regionali;Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degliedifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti,flessibilita' e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo equalificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese,incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tuteladell'ambiente;Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto delPresidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per unaparte, la direttiva 2002/91/CE;Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione delladirettiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni eaggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitaredisarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto didelegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazioneamministrativa;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 maggio 2005;Acquisito il parere della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resonella seduta del 30 giugno 2005;Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 29 luglio 2005;Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e delMinistro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degliaffari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture edei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n ail seguente decreto legislativo:Art. 1.Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e lemodalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici alfine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazionedelle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuirea conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissionidi gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere lacompetitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppotecnologico.2. Il presente decreto disciplina in particolare:a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energeticheintegrate degli edifici;b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazionienergetiche degli edifici;c) i criteri generali per la certificazione energetica degliedifici;d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenzadegli esperti incaricati della certificazione energetica e delleispezioni degli impianti;f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delleelaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politicaenergetica del settore;g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraversol'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, laformazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le provinceautonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione,predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispettodei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso laraccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativinel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo delmercato;d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fontirinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazionedegli utenti finali.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizieesterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle struttureinterne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti edispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; lasuperficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tuttio alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altriedifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero aparti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzatecome unita' immobiliari a se' stanti;b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale larichiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita',comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla datadi entrata in vigore del presente decreto;c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovverorendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energiaeffettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria persoddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazionedell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione el'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu'descrittori che tengono conto della coibentazione, dellecaratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione edella posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizioneal sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza disistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori,compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano ilfabbisogno energetico;d) «attestato di certificazione energetica o di rendimentoenergetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto dellenorme contenute nel presente decreto, attestante la prestazioneenergetica ed eventualmente alcuni parametri energeticicaratteristici dell'edificio;e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei dienergia meccanica o elettrica e di energia termica a partire daicombustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitatividi efficienza energetica;f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti icomponenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria,attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essereabbassata, eventualmente in combinazione con il controllo dellaventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;g) «generatore di calore o caldaia» e' il complessobruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettoreil calore prodotto dalla combustione;h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' laquantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluidotermovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottraecalore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassatemperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valoridi potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati egarantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, ledefinizioni dell'allegato A.
Art. 3.Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto siapplica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto diristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2e 3.2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quantoriguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e'prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento.A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizicostituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utilesuperiore a 1000 metri quadrati;2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria diedifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metriquadrati;b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificionel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superioreal 20 per cento dell'intero edificio esistente;c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri,livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi suedifici esistenti, quali:1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzionestraordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia'previsto alla lettera a), numero 1;2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistentio ristrutturazione degli stessi impianti;3) sostituzione di generatori di calore.3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenticategorie di edifici:a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina dellaparte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice deibeni culturali e del paesaggio;b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli nonresidenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze delprocesso produttivo o utilizzando reflui energetici del processoproduttivo non altrimenti utilizzabili;c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiorea 50 metri quadrati.
Art. 4.Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo erequisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente dellaRepubblica, sono definiti:a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisitiminimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e alraggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo contodi quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'usodegli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degliimpianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degliedifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienicisanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazioneartificiale degli edifici;b) i criteri generali di prestazione energetica per l'ediliziasovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica eprivata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistentie sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimifinalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e delladestinazione d'uso degli edifici;c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento perassicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degliorganismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici el'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimisono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressidella tecnica.2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta delMinistro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambientee della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenzaunificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguitodenominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia el'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionaleconsumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5.Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con iMinistri dell'ambiente e della tutela del territorio e delleinfrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenzaunificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico delbilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione ecooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4,comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientalenelle diverse politiche di settore;b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblicautilita';c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degliimpianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costidi queste attivita' sugli utenti finali;d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata edomogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazioneprofessionale e l'occupazione.
Art. 6.Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cuiall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine dellacostruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato dicertificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologiedi cui all'articolo 4, comma 1.2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo'fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per icondomini dotati di un impianto termico comune;b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativodello stesso condominio e della stessa tipologia.3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singolaunita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e'allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energeticae' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copiadichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciatoai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di diecianni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni interventodi ristrutturazione che modifica la prestazione energeticadell'edificio o dell'impianto.6. L'attestato di certificazione energetica comprende i datirelativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valorivigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono aicittadini di valutare e confrontare la prestazione energeticadell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in meritoagli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti peril miglioramento della predetta prestazione.7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico,la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati,l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stessoedificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per ilpubblico.8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto deiprogrammi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dalMinistero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenutial rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato dicertificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concertocon i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delleinfrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti dicui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto neicommi precedenti, predispone Linee guida nazionali per lacertificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendoanche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7.Esercizio e manutenzione degli impianti termici per laclimatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio,o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene inesercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite leoperazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizionidella normativa vigente.2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degliimpianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue detteattivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo diredigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnicoconformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto edalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie epotenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui alcomma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1,della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita'stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, diconcerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, sentita la Conferenza unificata.2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto ealla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata daldirettore dei lavori, e presentata al Comune di competenzacontestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiarairricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e'accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservatadal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni,qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, aifini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque annidalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte averificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui alcomma 1.5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche surichiesta del committente, dell'acquirente o del conduttoredell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui alpresente comma e' posto a carico dei richiedenti.
Art. 9.Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono all'attuazione del presente decreto.2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica,privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altriorganismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione el'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarieall'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi dienergia nell'esercizio e manutenzione degli impianti diclimatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga conuna equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione diquesta attivita' nel sistema delle ispezioni degli impiantiall'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, dellalegge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e ilminor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', lecui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decretidi cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi diimparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale esono finalizzate a:a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioniinquinanti;b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni delpresente decreto;c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alloscopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno deglienti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugliedifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficaceagli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere larealizzazione di programmi informatici per la costituzione deicatasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita'competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. Inquesto caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti dicui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principalicaratteristiche del proprio impianto e le successive modifichesignificative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicarele informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degliimpianti riforniti negli ultimi dodici mesi.4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta'superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con lestesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termiconel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento mediostagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativiche possono essere correlati.5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoriferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeridelle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela delterritorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato diattuazione del presente decreto.
Art. 10.Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativaenergetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenzaed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici eagenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado diattuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti eproponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano provvedono alle seguenti attivita':a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazionirelativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loroelaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonioimmobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale enazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delleproblematiche inerenti;c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazionedella legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici,oneri posti a loro carico e servizi resi;d) valutazione dell'impatto del presente decreto e dellalegislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulleimprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e suquelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti diclimatizzazione;e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo eregolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura cheimpediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda eall'offerta di energia del settore civile;g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientalidell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuovetecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento edemolizione;h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppoorganico della normativa energetica nazionale per l'uso efficientedell'energia nel settore civile.3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi alMinistero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli edintegrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome a livellonazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario datrasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazioneprevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita'produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio provvedono altresi' al monitoraggio della legislazionenegli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni inun contesto di metodologie ed esperienze il piu' possibilecoordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificatanell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
Titolo IINORME TRANSITORIEArt. 11.Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuiall'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energeticadegli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, ilfabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dallenorme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
Art. 12.Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cuiall'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energianell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per ilriscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisitiminimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sonodisciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente dellaRepubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, edalle disposizioni di cui all'allegato L.IIIDISPOSIZIONI FINALIArt. 13.Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi,progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione alrisparmio energetico.2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergiedi competenza e di risorse dei pertinenti settori delleamministrazioni regionali e possono essere realizzati ancheavvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno comeobiettivo:a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove eincisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e aglioperatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola conparticolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifichedei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione diindicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livelloindividuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza edelevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione dinuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, ancheinnovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolareattenzione all'efficienza energetica e alla installazione emanutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cuiaffidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili edimpiantistiche.3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale dieducazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficientedell'energia realizzato dal Ministerodelle attivita' produttive, diconcerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), dellalegge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivita' e irisultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle provinceautonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambitodelle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.
Art. 14.Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per lemisure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra'provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cuiall'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorsedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119,lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15.Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto dicui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazioneenergetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cuiall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativapari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigentetariffa professionale.2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista cherilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato dicertificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzioneamministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondola vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' cheapplica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comunel'asseverazione di conformita' delle opere, di cui all'articolo 8,comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punitocon la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcellacalcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' cheapplica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegioprofessionale competente per i provvedimenti disciplinariconseguenti.4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazionedi conformita' delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nellaquale attesta falsamente la conformita' delle opere realizzaterispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cuiall'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500euro.5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilitodell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativanon inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che nonottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito conla sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiorea 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darnecomunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinariconseguenti.7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmenteall'immobile, l'originale della certificazione energetica di cuiall'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa noninferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valeresolo dal compratore.9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valeresolo dal conduttore.
Art. 16.Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.10:a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4;l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2;l'articolo 34, comma 3.2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 agosto 1993, n. 412:a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7;l'articolo 8.3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industriacommercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimentodelle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblicadel 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per ilcontenimento dei consumi di energia degli impianti termici degliedifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energeticonormalizzato.4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presentedecreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita'produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tuteladel territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita laConferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche resenecessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livellocomunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.11.
Art. 17.Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16,comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti amaterie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, lenorme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativinelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regionie province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimentodella direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore dellanormativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provinciaautonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e leprovince autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivantidall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibilidal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriLa Malfa, Ministro per le politichecomunitarieScajola, Ministro delle attivita'produttiveFini, Ministro degli affari esteriCastelli, Ministro della giustiziaSiniscalco, Ministro del-l'economia edelle finanzeMatteoli, Ministro dell'ambiente edella tutela del territorioLunardi, Ministro delle infrastrutturee dei trasportiLa Loggia, Ministro per gli affariregionaliVisto, il Guardasigilli: Castelli
AVVERTENZA
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testodel presente decreto legislativo corredato delle relativenote, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento diesecuzione del testo unico delle disposizioni sullapromulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti delPresidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficialidella Repubblica italiana, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.



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